Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 , relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (Testo rilevante ai fini del SEE)

32006R1443Regulation20 ott 2006

del 29 settembre 2006

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l'articolo 3, l'articolo 9, e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 2 , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione per l’uso di additivi nei mangimi presentate prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3) Le richieste di autorizzazione per gli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono perciò continuare a essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di un preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dall’ Hansenula polymorpha (DSM 15087) in mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti, suini da ingrasso e scrofe. Secondo il parere espresso il 7 marzo 2006 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorita»), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione 3 . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(7) L'impiego del preparato coccidiostatico di semduramicina sodica (AVIAX 5 %) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione 4 . Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione decennale per l’impiego di tale preparato coccidiostatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per dieci anni l'impiego di tale sostanza alle condizioni indicate nell’allegato II.

(8) Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’impiego del 25-idrossicolecalciferolo, appartenente al gruppo «Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite» nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini. Secondo il parere espresso dall'Autorità il 26 maggio 2005, l’impiego di tale preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato vitaminico alle condizioni indicate nell’allegato III.

(9) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di applicare determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 5 .

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego, come additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo “Enzimi” di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato II è autorizzato per dieci anni alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

L'impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo “Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite” di cui all’allegato III è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).

2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).

3 GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56 .

4 GU L 157 del 15.6.2002, pag. 41 .

5 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

Enzimi
E 16393-fitasi
CE 3.1.3.8
confettato: 2 500 U 1 /gPolli da ingrasso250 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Tacchini da ingrasso250 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Galline ovaiole250 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Suinetti4 mesi500 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Suini da ingrasso250 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
Scrofe500 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato
E 1628Endo-1,4-beta-xilanasi
CE 3.2.1.8
in polvere: endo-1,4-betaxilanasi 8 000 U 2 /gSuinetti (slattati)endo-1,4-betaxilanasi: 4 000 U1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.A tempo indeterminato

1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, a partire dal fitato, al minuto a pH 5,5 e a 37 °C.

2 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di pula di avena al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
E 773Phibro Animal Health, s.a.Semduramicina sodica
(Aviax 5 %)
Composizione dell’additivo : semduramicina sodica: 51,3 g/kg carbonato di sodio: 40 g/kg oli minerali: 30-50 g/kg alluminiosilicato di sodio: 20 g/kg farina di tegumenti di soia: 838,7-858,7 g/kgPolli da ingrasso2025Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.
L’impiego simultaneo di semduramicina e tiamulin può causare una riduzione temporanea di consumo di mangime e acqua.
10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento
Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite
2. Vitamina D
E 670 a25-idrossicolecalciferolo25-idrossicolecalciferolo
(min. 94 % di purezza)
Polli da ingrasso0,100 mgLa miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completoA tempo indeterminato
Galline ovaiole0,080 mgLa miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,080 mg/kg di mangime completoA tempo indeterminato
Tacchini0,100 mgLa miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completoA tempo indeterminato

1 40 IU colecalciferolo (vitamina D 3 ) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D 3 ).

Footnotes

  1. 40 IU colecalciferolo (vitamina D3) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D3). 2 3 4 5

  2. U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di pula di avena al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C. 2 3 4

  3. . 2

  4. . 2

  5. . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2