Regolamento (CE) n. 1411/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

32006R1411Regulation2 giu 2006

del 25 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 1 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 2 , consentiva agli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi di accreditare sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell’elenco, purché fossero congelati anche gli importi accreditati.

(2) Il regolamento (CE) n. 817/2006 ha sostituito il regolamento (CE) n. 798/2004 ma, a causa di un errore, è stata omessa tale disposizione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2006 per includervi tale disposizione.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio è entrato in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 817/2006, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiunti accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente M. PEKKARINEN

1 GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77 .

2 GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2006 ( GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2006 (). 2

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