progetti
32006R1411•Regolamento (CE) n. 1411/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004
32006R1411Regulation2 giu 2006
del 25 settembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 2 , consentiva agli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi di accreditare sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell’elenco, purché fossero congelati anche gli importi accreditati.
(2) Il regolamento (CE) n. 817/2006 ha sostituito il regolamento (CE) n. 798/2004 ma, a causa di un errore, è stata omessa tale disposizione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2006 per includervi tale disposizione.
(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio è entrato in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 817/2006, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiunti accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006. Per il Consiglio Il presidente M. PEKKARINEN
1 GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77 .
2 GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2006 ( GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1 ).
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.