Regolamento (CE) n. 1265/2006 della Commissione, del 24 agosto 2006 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32006R1265Regulation25 ago 2006

del 24 agosto 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0707 00 0505295,5
99995,5
0709 90 7005274,2
99974,2
0805 50 1038870,5
52455,6
52857,4
99961,2
0806 10 1005292,2
22089,3
624139,0
999106,8
0808 10 8038888,3
40092,8
50882,9
51286,1
52878,9
72082,6
800140,1
80496,5
99993,5
0808 20 50052123,3
38894,9
999109,1
0809 30 10 , 0809 30 90052127,0
999127,0
0809 40 0505239,5
09847,3
624149,1
99978,6

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4