Regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America

32006R1232Regulation1 lug 2006

del 16 agosto 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 2 , approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio 3 , prevede l’attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 16 665 tonnellate di pollame.

(2) Per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare i quantitativi soggetti al regime d’importazione tra il 1 o luglio e il 30 giugno.

(3) Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d’importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 4 .

(4) In previsione dell’eventuale adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea dal 1 o gennaio 2007, è opportuno fissare un termine diverso per la presentazione delle domande di titoli nel primo trimestre 2007.

(5) Ai fini di una corretta gestione del contingente tariffario, è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d’importazione nell’ambito del regime. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori.

(6) Si deve disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente un coefficiente di attribuzione per determinare in che misura si possa dare seguito a ciascuna domanda.

(7) Nell’interesse degli operatori, deve essere prevista la possibilità di revoca della domanda dopo la fissazione del coefficiente di attribuzione.

(8) Occorre richiamare l’attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità.

(9) Ai fini di una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza occorre utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.

(10) Per garantire che il quantitativo importato non sia superiore al quantitativo ammesso dal regime in questione, in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 non si deve applicare la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento.

(11) Per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 settembre 2006, gli operatori devono presentare le domande di titoli nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario di importazione di cui all’allegato I è aperto annualmente per i prodotti e alle condizioni ivi specificati.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è scaglionato come segue:

— 25 % nel periodo dal 1 o luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre,

— 25 % nel periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1 o aprile 30 giugno.

Articolo 3

Ogni importazione nella Comunità effettuata nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

Articolo 4

I titoli d’importazione di cui all’articolo 3 sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con prove giudicate sufficienti dall’autorità competente dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 in ciascuno dei due anni civili precedenti l’anno di presentazione della domanda;

b) la domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d’America; in tal caso, tutti i codici NC vanno indicati nella casella 16 e le rispettive designazioni nella casella 15;

c) la domanda di titolo deve riguardare almeno una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all’articolo 2;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine; deve essere barrata la casella «sì» per significare che questa indicazione è obbligatoria;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

In deroga al disposto del primo comma, lettera a), sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

Articolo 5

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’articolo 2. Tuttavia, per il periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 settembre 2006, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento e, per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni di gennaio 2007.

2. La domanda di titolo deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o ha la sua sede sociale. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né intende presentare, per lo stesso periodo, altre domande relative ai prodotti del gruppo di cui all’allegato I. Se un richiedente presenta più domande, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Le domande di titoli d’importazione per tutti i prodotti di cui all’allegato I danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, le domande presentate per ciascuno dei prodotti interessati. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e l’indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun prodotto. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per via elettronica il giorno lavorativo indicato al primo comma, compilando il modulo riportato nell’allegato IV, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati IV e V, qualora siano state presentate domande.

5. La Commissione decide senza indugio in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all’articolo 4. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari a una percentuale dei quantitativi richiesti.

6. Il richiedente può revocare la propria domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora l’applicazione di detto coefficiente dia luogo a un quantitativo inferiore a 20 tonnellate. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro i cinque giorni successivi alla revoca della domanda e svincola immediatamente la cauzione.

7. La Commissione determina il quantitativo residuo, che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso periodo contingentale.

8. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

9. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, il quantitativo totale dei prodotti, distinti per codice NC, immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso di tale periodo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse mediante il modulo riportato nell’allegato VI.

Articolo 6

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’articolo 2, per il quale è stato rilasciato il titolo.

2. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

L’accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 5 . L’origine dei prodotti di cui al presente regolamento è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

Articolo 8

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

Tuttavia, l’articolo 5 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).

2 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15 .

3 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13 .

4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7 ).

5 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 .

Numero d’ordineCodice NCDazio applicabileQuantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1 o luglio 2006
09.41690207 11 10131 EUR/t16 665
0207 11 30149 EUR/t
0207 11 90162 EUR/t
0207 12 10149 EUR/t
0207 12 90162 EUR/t
0207 13 10512 EUR/t
0207 13 20179 EUR/t
0207 13 30134 EUR/t
0207 13 4093 EUR/t
0207 13 50301 EUR/t
0207 13 60231 EUR/t
0207 13 70504 EUR/t
0207 14 10795 EUR/t
0207 14 20179 EUR/t
0207 14 30134 EUR/t
0207 14 4093 EUR/t
0207 14 500 %
0207 14 60231 EUR/t
0207 14 700 %
0207 24 10170 EUR/t
0207 24 90186 EUR/t
0207 25 10170 EUR/t
0207 25 90186 EUR/t
0207 26 10425 EUR/t
0207 26 20205 EUR/t
0207 26 30134 EUR/t
0207 26 4093 EUR/t
0207 26 50339 EUR/t
0207 26 60127 EUR/t
0207 26 70230 EUR/t
0207 26 80415 EUR/t
0207 27 100 %
0207 27 200 %
0207 27 30134 EUR/t
0207 27 4093 EUR/t
0207 27 50339 EUR/t
0207 27 60127 EUR/t
0207 27 70230 EUR/t
0207 27 800 %

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera e)

In spagnolo:Reglamento (CE) n o 1232/2006,
in ceco:Nařízení (ES) č. 1232/2006,
in danese:Forordning (EF) nr. 1232/2006,
in tedesco:Verordnung (EG) Nr. 1232/2006,
in estone:Määrus (EÜ) nr 1232/2006,
in greco:Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006,
in inglese:Regulation (EC) No 1232/2006,
in francese:Règlement (CE) n o 1232/2006,
in italiano:Regolamento (CE) n. 1232/2006,
in lettone:Regula (EK) Nr. 1232/2006,
in lituano:Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006,
in ungherese:1232/2006/EK rendelet,
in maltese:Regolament (KE) Nru 1232/2006,
in neerlandese:Verordening (EG) nr. 1232/2006,
in polacco:Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006,
in portoghese:Regulamento (CE) n. o 1232/2006,
in slovacco:Nariadenie (ES) č. 1232/2006,
in sloveno:Uredba (ES) št. 1232/2006,
in finlandese:Asetus (EY) N:o 1232/2006,
in svedese:Förordning (EG) nr 1232/2006,

Diciture di cui all’articolo 4, primo comma, lettera f)

In spagnolo:Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) n o 1232/2006
in ceco:SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1232/2006
in danese:FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1232/2006
in tedesco:Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1232/2006
in estone:Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1232/2006
in greco:Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006
in inglese:CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1232/2006
in francese:Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) n o 1232/2006
in italiano:Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1232/2006
in lettone:KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1232/2006
in lituano:BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1232/2006
in ungherese:A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1232/2006/EK rendeletnek megfelelően
in maltese:Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1232/2006
in neerlandese:Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1232/2006
in polacco:Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1232/2006
in portoghese:Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n. o 1232/2006
in slovacco:Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1232/2006
in sloveno:Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1232/2006
in finlandese:Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1232/2006 mukaisesti
in svedese:Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1232/2006

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto
Stati Uniti d’America
Data:Periodo:

Stato membro:

Mittente:

Referente:

Tel.

Fax

Destinatario: AGRI.D.2

Fax (32-2) 292 17 41

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu

Numero d’ordineQuantitativo richiesto
(kg peso prodotto)

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

Domande di titoli di importazione con dazio doganale ridotto
Stati Uniti d’America
Data:Periodo:

Stato membro:

Numero d’ordineCodice NCRichiedente
(Nome e indirizzo)
Quantitativo richiesto
(kg peso prodotto)

Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e Sviluppo rurale

Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato

Settore pollame

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

Stati membri:

Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1232/2006

Quantitativi di prodotti (in kg peso prodotto) effettivamente importati

Destinatario: AGRI.D.2

Fax (32-2) 292 17 41

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu

Numero d’ordineQuantitativo effettivamente immesso in libera praticaPaese di origine
Stati Uniti d’America

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (). 2

  5. . 2

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