Regolamento (CE) n. 1227/2006 della Commissione, del 14 agosto 2006 , recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

32006R1227Regulation1 gen 2006

del 14 agosto 2006

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 1 , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Cipro ha aderito alla Comunità con effetto a decorrere dal 1 o maggio 2004.

(2) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele 2 , approvato con la decisione 2003/917/CE del Consiglio 3 , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari di Israele con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

(3) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco 4 , approvato con la decisione 2003/914/CE del Consiglio 5 , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari del Marocco con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

(4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese 6 , approvato con la decisione 2005/4/CE del Consiglio 7 , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

(5) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo 8 , approvato con la decisione 2006/67/CE del Consiglio 9 , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Giordania con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

(6) Le modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza previste dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione 10 e le altre misure di gestione connesse non sono più necessarie.

(7) Il regolamento (CEE) n. 700/88 deve essere pertanto abrogato.

(8) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 700/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ( GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1 ).

2 GU L 346 del 31.12.2003, pag. 67 .

3 GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65 .

4 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 119 .

5 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117 .

6 GU L 2 del 5.1.2005, pag. 6 .

7 GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4 .

8 GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3 .

9 GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1 .

10 GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ( GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . 2

  9. . 2

  10. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.