Regolamento (CE) n. 1222/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 944/2006 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia

32006R1222Regulation15 ago 2006

dell'11 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 944/2006 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Essendo attualmente in corso diverse misure di distillazione, le autorità italiane hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CE) n. 944/2006 della Commissione 2 è quindi necessario prorogare fino al 28 febbraio 2007 il periodo di consegna dei vini da tavola in distilleria e fino al 31 maggio 2007 il periodo di consegna dell’alcole all’organismo di intervento. Per i vini v.q.p.r.d. il periodo di consegna in distilleria deve essere prorogato fino al 15 settembre 2006 e il periodo di consegna dell’alcole all’organismo di intervento fino al 16 ottobre 2006.

(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 944/2006.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 944/2006 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vini oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 15 settembre 2006, per i v.q.p.r.d. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo di intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 16 ottobre 2006, per i v.q.p.r.d.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 173 del 27.6.2006, pag. 10 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . 2

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