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32006R1221•Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
32006R1221Regulation16 lug 2006
dell'11 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione 2 fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.
(2) L’articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.
(4) Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;
all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;
all’articolo 63 bis , paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8 ).
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