progetti
32006R1218 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1218/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
32006R1218Regulation11 ago 2006
del 10 agosto 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione 2 ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.
(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5 .
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 1
| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
|---|---|---|---|
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 90 60 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 99 9900 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 1 |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| S00: : — tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
1 Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17 ).
1 L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12 ).