Regolamento (CE) n. 1218/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

32006R1218Regulation11 ago 2006

del 10 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione 2 ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .

2 GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5 .

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 1

Codice prodottoDestinazioneUnità di misuraImporto della restituzione
1702 40 10 9100S00EUR/100 kg sostanza secca28,21
1702 60 10 9000S00EUR/100 kg sostanza secca28,21
1702 60 95 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,2821
1702 90 30 9000S00EUR/100 kg sostanza secca28,21
1702 90 60 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,2821
1702 90 71 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,2821
1702 90 99 9900S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,2821 1
2106 90 30 9000S00EUR/100 kg sostanza secca28,21
2106 90 59 9000S00EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto0,2821
S00: : — tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

1 Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17 ).

1 L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12 ).

Footnotes

  1. L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (). 2 3 4 5 6

  2. . 2