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32006R1207•Regolamento (CE) n. 1207/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati
32006R1207Regulation1 ago 2006
del 9 agosto 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati 2 .
(2) Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2006/2007 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1100/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi 3 .
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a) 444,81 EUR/tonnellata di peso netto per le uve secche non trasformate;
b) 542,70 EUR/tonnellata di peso netto per i fichi secchi non trasformati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).
2 GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5 ).
3 GU L 183 del 14.7.2005, pag. 63 .
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