progetti
32006R1204•Regolamento (CE) n. 1204/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio
32006R1204Regulation20 ago 2006
del 9 agosto 2006
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa 1 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il 3 novembre 2005 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio 2 (di seguito «l’accordo»).
(2) L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell’accordo.
(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti, mentre i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.
(4) La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1899/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 303 del 22.11.2005, pag. 1 .
2 GU L 303 del 22.11.2005, pag. 39 .
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006
| SB. Prodotti lunghi | |
|---|---|
| SB1. Barre | 50 373 |
| SB2. Vergella | 195 080 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 289 151 |
| Nota : SA e SB sono categorie di prodotti. Da SA1 a SA6 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti. |
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.