Regolamento (CE) n. 1203/2006 della Commissione, del 9 agosto 2006 , che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

32006R1203Regulation20 ago 2006

del 9 agosto 2006

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 1 , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio 2 (di seguito «l’accordo»).

(2) L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 10 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato III dell’accordo.

(3) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti.

(4) L’Ucraina ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta dell’Ucraina è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1440/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1440/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione

1 GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1 .

2 GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 42 .

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006

SB. Prodotti lunghi
SB1. Barre32 639
SB2. Vergella138 592
SB3. Altri prodotti lunghi251 554
Nota : SA e SB sono categorie di prodotti.
Da SA1 a SA3 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti.

Footnotes

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  2. . 2

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