Regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione, dell' 8 agosto 2006 , che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

32006R1201Regulation10 ago 2006

dell'8 agosto 2006

che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1 o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini 2 .

(3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2005, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2006/2007 e abrogare il regolamento (CE) n. 1358/2005 della Commissione 3 .

(4) Poiché la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1 o luglio 2006, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1358/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

3 GU L 214 del 19.8.2005, pag. 9 .

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio4,1
Repubblica ceca1,8
Danimarca8,3
Germania17,8
Estonia0,2
Grecia0,7
Spagna16,4
Francia10,0
Irlanda1,1
Italia6,1
Cipro0,3
Lettonia0,3
Lituania0,7
Lussemburgo0,1
Ungheria2,5
Malta0,1
Paesi Bassi7,3
Austria2,1
Polonia12,3
Portogallo1,5
Slovenia0,4
Slovacchia0,7
Finlandia0,9
Svezia1,2
Regno Unito3,1

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  3. . 2