Regolamento (CE) n. 1197/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini

32006R1197Regulation1 lug 2006

del 7 agosto 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione 3 stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, in particolare il metodo per la stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

(2) I risultati di recenti ricerche sulla classificazione delle carcasse di suini, in particolare nell'ambito del progetto Eupigclass, hanno sottolineato l'importanza di migliorare la qualità del campionamento e di semplificare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

(3) Occorre quindi adattare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino e il calcolo del tenore di riferimento di carne magra fissato dal regolamento (CEE) n. 2967/85.

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2967/85.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

  1. all'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati. Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I. 2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.»;
2)«2.: Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue: Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»«2.Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»
«2.Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica ai metodi di classificazione di cui è chiesta l'autorizzazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2967/85, a partire dal 1 o luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 ( GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5 ).

3 GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 ( GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (). 2