Regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006 , relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (versione codificata)

32006R1183Regulation24 ago 2006

del 24 luglio 2006

relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(versione codificata)

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti 3 , è stato modificato in modo sostanziale 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Le constatazioni dei corsi e le misure d'intervento nel settore delle carni bovine devono effettuarsi in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(3) La classificazione delle carcasse di bovini adulti deve effettuarsi in base alla conformazione ed allo stato d'ingrassamento. L'applicazione combinata di questi due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate devono formare oggetto di un'identificazione.

(4) Per garantire l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche sul posto da parte di un comitato di controllo comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento sono considerate:

a)—: senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;
senza testa e senza zampe: la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,
senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario;

b) «mezzene»: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita alla lettera a) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Articolo 3

Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, la carcassa viene presentata non mondata, con il collo tagliato conformemente alle prescrizioni veterinarie e:

— senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino,

— senza diaframma né pilastro del diaframma,

— senza coda,

— senza midollo spinale,

— senza grasso scrotale,

— senza corona della fesa,

— senza vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui questa presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 5 .

Articolo 4

1. Fatte salve le norme applicabili in materia d'intervento, le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie: A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni, B. carcasse di altri animali maschi non castrati, C. carcasse di animali maschi castrati, D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato, E. carcasse di altri animali femmine. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999 si definiscono i criteri che consentono di distinguere tra loro le categorie di carcasse.

2. La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente: a) la conformazione, quale definita all’allegato I; b) lo stato di ingrassamento quale definito all’allegato II.

3. La classe di conformazione designata dalla lettera S nell'allegato I può essere utilizzata dagli Stati membri per tener conto, con l'introduzione facoltativa di una classe di conformazione superiore alle classi esistenti (groppa di cavallo), delle caratteristiche o della prevista evoluzione di una produzione particolare. Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri sono autorizzati ad operare una suddivisione di ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II fino ad un massimo di tre sottoclassi.

Articolo 5

1. La classificazione delle carcasse e delle mezzene viene effettuata il più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2. Le carcasse o mezzene classificate sono identificate.

3. Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri sono autorizzati a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene, qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi. Le condizioni relative all'applicazione della mondatura saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 6

1. Verifiche sul posto sono effettuate da un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale comitato fa una relazione alla Commissione sulle verifiche effettuate. La Commissione prende eventualmente le misure necessarie affinché la classificazione sia effettuata in modo omogeneo. Tali verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 7

Sono adottate, con la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione e dello stato d'ingrassamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1208/81 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. Per il Consiglio Il presidente M. PEKKARINEN

1 Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 GU C 65 del 17.3.2006, pag. 50 .

3 GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 ( GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2 ).

4 Cfr. allegato III.

5 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazioneDescrizione
S
superiore
Tutti i profili estremamente convessi; sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)
E
eccellente
Tutti i profili da convessi a superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale
U
ottima
Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante
R
buona
Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono
O
abbastanza buona
Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio
P
mediocre
Tutti i profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

STATO DI INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamentoDescrizione
1
molto scarso
Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa
2
scarso
Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti
3
mediamente importante
Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica
4
abbondante
Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica
5
molto abbondante
Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio( GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3 )
Regolamento (CEE) n. 1026/91 del Consiglio( GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2 )

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1208/81Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo commaArticolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo commaArticolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4Articolo 5
Articolo 5, primo, secondo e terzo commaArticolo 6, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
Articolo 5, quarto commaArticolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, primo commaArticolo 7
Articolo 6, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 8
Articolo 7Articolo 9
Allegati I e IIAllegati I e II
Allegato III
Allegato IV

Footnotes

  1. Parere del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (). 2

  4. Cfr. allegato III. 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

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