progetti
32006R1165 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1165/2006 della Commissione, del 28 luglio 2006 , recante rettifica del regolamento (CE) n. 1001/2006 recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 12 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
32006R1165Regulation1 lug 2006
del 28 luglio 2006
recante rettifica del regolamento (CE) n. 1001/2006 recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 12 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 10,
visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1001/2006 della Commissione 3 ha fissato l’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 per la 12 a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005.
(2) A seguito di un errore amministrativo, l’importo della cauzione di destinazione fissato all’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 non corrisponde all’importo effettivo da fissare.
(3) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2006. Poiché l’importo corretto della cauzione è meno elevato dell’importo inizialmente previsto, è opportuno che la rettifica sia applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1001/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell’articolo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1001/2006 è sostituito dal testo seguente:
«L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20 ).
3 GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 35 .