32006R1117•Regolamento (CE) n. 1117/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , relativo al pagamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari nell’ambito delle misure veterinarie relative alla macellazione di bovini nei Paesi Bassi
32006R1117Regulation21 lug 2006
del 20 luglio 2006
relativo al pagamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari nell’ambito delle misure veterinarie relative alla macellazione di bovini nei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 50, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Durante l’epizoozia di afta epizootica del 2001 e le emergenze connesse all’encefalopatia spongiforme bovina degli anni 2000-2003 nei Paesi Bassi si è proceduto al conferimento di capi della specie bovina ai macelli ai fini del loro abbattimento.
(2) Le autorità olandesi hanno sospeso la concessione del premio all’abbattimento, che era previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, e dei relativi pagamenti supplementari previsti dall’articolo 14 dello stesso regolamento, per gli animali abbattuti nei macelli. I produttori di tali animali avrebbero tuttavia potuto beneficiare di tali pagamenti diretti sempreché gli stessi animali rispondessero alle condizioni di ammissibilità previste.
(3) Per rispondere alle legittime aspettative dei produttori occorre considerare che il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati fino al 15 ottobre 2006 per gli animali abbattuti nei macelli nel corso del 2001 in relazione all’epizoozia di afta epizootica, in applicazione della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica 2 .
(4) Per lo stesso motivo è opportuno prevedere la medesima possibilità per i capi abbattuti nei macelli nel corso degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 nell’ambito delle misure di lotta contro la BSE adottate in virtù della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno 3 e del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibil 4 .
(5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1254/1999 che disciplinano i pagamenti diretti sono state soppresse dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 5 a decorrere dal 1 o gennaio 2005. Ne consegue che le misure previste dal presente regolamento non possono più essere autorizzate in base alle surichiamate disposizioni, il che pone un problema pratico specifico.
(6) È opportuno prevedere che i pagamenti effettuati in virtù del presente regolamento siano concessi nei limiti di massimali e di importi globali.
(7) Gli importi del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari si sarebbero potuti includere nel valore degli animali preso in considerazione per fissare l’indennizzazione concessa in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario 6 e in virtù della decisione 2001/652/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, relativa ad un contributo finanziario per l’eradicazione dell’afta epizootica nei Paesi Bassi nel 2001 7 . In tal caso il versamento del premio all’abbattimento e dei pagamenti supplementari condurrebbe ad una sovracompensazione dei beneficiari. È opportuno disporre che le competenti autorità dei Paesi Bassi si accertino che non vi sia alcuna sovracompensazione prima di erogare il premio all’abbattimento e il pagamento supplementare.
(8) Poiché il presente regolamento è destinato a porre rimedio a situazioni che risalgono agli anni dal 2000 al 2003, è necessario prevederne l’entrata in vigore immediata.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati nei Paesi Bassi fino al 15 ottobre 2006 per i capi abbattuti in un macello nel 2001 durante l’epizoozia di afta epizootica, a norma della direttiva 85/511/CEE.
2. Il premio all’abbattimento e i pagamenti supplementari possono essere versati anche per i capi abbattuti in un macello nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003, per motivi connessi a misure di lotta contro l’encefalopatia spongiforme bovina in virtù della direttiva 90/425/CEE e del regolamento (CE) n. 999/2001, nel rispettivo periodo di applicazione dei medesimi.
1. Ai fini della concessione del premio all’abbattimento, l’autorità competente dei Paesi Bassi si accerta che al momento della macellazione i capi rispondessero alle seguenti condizioni di ammissibilità: a) che i tori, i manzi, le vacche e le giovenche avessero almeno 8 mesi di età; b) che i vitelli avessero un’età compresa tra 1 mese e meno di 7 mesi. Il premio è versato al produttore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi da meno di un mese al momento della macellazione.
2. Il premio all’abbattimento è erogato nei limiti della parte non utilizzata del massimale nazionale di 1 207 849 bovini adulti e di 1 198 113 vitelli ogni anno. L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), a 27 EUR per l’anno civile 2000, a 53 EUR per l’anno civile 2001 e a 80 EUR per gli anni civili 2002 e 2003. L’importo del premio è fissato, per capo ammissibile ai sensi del paragrafo 1, lettera b), a 17 EUR per l’anno civile 2000, a 33 EUR per l’anno civile 2001 e a 50 EUR per gli anni civili 2002 e 2003.
L’autorità competente dei Paesi Bassi eroga i pagamenti supplementari per capo e per unità di premio all’abbattimento secondo criteri oggettivi, che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, in modo da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare ogni distorsione del mercato o della concorrenza. Tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.
I pagamenti supplementari sono erogati nei limiti della parte non utilizzata di un importo globale di 8,4 milioni di EUR per il 2000, di 16,9 milioni di EUR per il 2001 e di 25,3 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Gli importi del premio all’abbattimento e del pagamento supplementare sono concessi purché non siano stati inclusi nel valore preso in considerazione per fissare l’indennizzo da versare per gli stessi animali in virtù della decisione 90/424/CEE e della decisione 2001/652/CE, né effettivamente pagati a questo titolo.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
3 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14 ).
4 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione ( GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10 ).
5 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 della Commissione ( GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1 ).
6 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE ( GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37 ).
7 GU L 230 del 28.8.2001, pag. 8 .
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 della Commissione (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (). ↩ ↩2
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