Regolamento (CE) n. 1115/2006 della Commissione, del 20 luglio 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

32006R1115Regulation28 lug 2006

del 20 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione 3 .

(2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie.

(3) A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 4 sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto.

(4) Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:

  1. Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento.
2)«8): Spratto della specie Sprattus sprattus ».«8)Spratto della specie Sprattus sprattus ».
«8)Spratto della specie Sprattus sprattus ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

2 GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione ( GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15 ).

3 GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63 . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 ( GU L 342 del 24.11.1989, pag. 11 ).

4 GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15 .

Specie Dimensione Volume m 3 Coefficienti «Spratto 1 1 0,92 »

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione (). 2

  3. . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 (). 2

  4. . 2

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