Regolamento (CE) n. 1105/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 , che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006

32006R1105Regulation22 lug 2006

del 18 luglio 2006

che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 1 , in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 stabilisce, all’articolo 4, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto che deve essere versato alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati, entro il limite del quantitativo massimo garantito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2) Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 2 , includono le scorte in giacenza al 31 marzo 2006 che potrebbero, conformemente all’articolo 34 bis di detto regolamento, beneficiare dell’aiuto previsto per la campagna 2005/2006.

(3) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 3 , in combinato disposto con l’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005, è opportuno riportare alla campagna 2005/2006 anche i quantitativi che non hanno potuto essere presi in considerazione per la campagna 2004/2005, a causa di una comunicazione tardiva di uno Stato membro.

(4) Da tali comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(5) L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta pertanto a 33 EUR/t conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

(6) Per gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo conformemente all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 4 , occorre stabilire l’aiuto di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo, conformemente al disposto dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 382/2005.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1 ).

2 GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 ( GU L 79 del 16.3.2006, pag. 12 ).

3 GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 382/2005.

4 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ( GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1 ).

Importi degli aiuti per i foraggi essiccati

Campagna 2005/2006

Stato membroAiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003
(EUR/t)
Aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003
(EUR/t)
Belgio
Repubblica ceca33,00
Danimarca33,00
Germania33,00
Grecia33,0022,233
Spagna33,0023,036
Francia33,0035,535
Irlanda33,00
Italia33,00
Lituania33,00
Lussemburgo
Ungheria33,00
Paesi-Bassi33,0035,830
Austria33,00
Polonia33,00
Portogallo33,00
Slovacchia33,00
Finlandia33,0035,830
Svezia33,00
Regno Unito33,00

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 382/2005. 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (). 2

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