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32006R1105•Regolamento (CE) n. 1105/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 , che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006
32006R1105Regulation22 lug 2006
del 18 luglio 2006
che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 1 , in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 stabilisce, all’articolo 4, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto che deve essere versato alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati, entro il limite del quantitativo massimo garantito previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento.
(2) Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 2 , includono le scorte in giacenza al 31 marzo 2006 che potrebbero, conformemente all’articolo 34 bis di detto regolamento, beneficiare dell’aiuto previsto per la campagna 2005/2006.
(3) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 3 , in combinato disposto con l’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005, è opportuno riportare alla campagna 2005/2006 anche i quantitativi che non hanno potuto essere presi in considerazione per la campagna 2004/2005, a causa di una comunicazione tardiva di uno Stato membro.
(4) Da tali comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.
(5) L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta pertanto a 33 EUR/t conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.
(6) Per gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo conformemente all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 4 , occorre stabilire l’aiuto di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo, conformemente al disposto dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 382/2005.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati sono stabiliti conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1 ).
2 GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 ( GU L 79 del 16.3.2006, pag. 12 ).
3 GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 382/2005.
4 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 ( GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1 ).
Importi degli aiuti per i foraggi essiccati
Campagna 2005/2006
| Stato membro | Aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 (EUR/t) | Aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (EUR/t) |
|---|---|---|
| Belgio | — | |
| Repubblica ceca | 33,00 | |
| Danimarca | 33,00 | |
| Germania | 33,00 | |
| Grecia | 33,00 | 22,233 |
| Spagna | 33,00 | 23,036 |
| Francia | 33,00 | 35,535 |
| Irlanda | 33,00 | |
| Italia | 33,00 | |
| Lituania | 33,00 | |
| Lussemburgo | — | |
| Ungheria | 33,00 | |
| Paesi-Bassi | 33,00 | 35,830 |
| Austria | 33,00 | |
| Polonia | 33,00 | |
| Portogallo | 33,00 | |
| Slovacchia | 33,00 | |
| Finlandia | 33,00 | 35,830 |
| Svezia | 33,00 | |
| Regno Unito | 33,00 |
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