Regolamento (CE) n. 1060/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006 , che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

32006R1060Regulation13 lug 2006

del 12 luglio 2006

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 992/2006 della Commissione 2 .

(2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

(3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 179 del 1.7.2006, pag. 18 .

Codice prodottoDestinazioneCorrente
7
1 o term.
8
2 o term.
9
3 o term.
10
4 o term.
11
5 o term.
12
6 o term.
1
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400A0000000
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000C0100000
1002 00 00 9000A0000000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000C0200000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400C0300000
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000A0000000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100C0100000
1101 00 15 9130C0100000
1101 00 15 9150C0100000
1101 00 15 9170C0100000
1101 00 15 9180C0100000
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500A0000000
1102 10 00 9700A0000000
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200A0000000
1103 11 10 9400A0000000
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200A0000000
1103 11 90 9800
C01: : — Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.
C02: : — L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.
C03: : — Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . 2

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