Regolamento (CE) n. 1017/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006 , che modifica, per quanto riguarda il contingente tariffario, il regolamento (CE) n. 1472/2003 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 2003-2004

32006R1017Regulation15 giu 2006

del 4 luglio 2006

che modifica, per quanto riguarda il contingente tariffario, il regolamento (CE) n. 1472/2003 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 2003-2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1472/2003 della Commissione 2 prevede l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di 14 000 tonnellate di succhi e mosti d'uva di cui ai codici NC 2009 61 90 , 2009 69 11 , 2009 69 19 , 2009 69 51 e 2009 69 90 .

(2) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio 3 , prevede, a decorrere dal 15 giugno 2006, un aumento di 29 tonnellate del contingente tariffario annuo per l’importazione di succhi d'uva. È quindi opportuno aggiungere tale quantitativo di succhi e mosti d'uva al contingente tariffario 09.0067 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2003.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1472/2003.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1472/2003, i termini «14 000 t» sono sostituiti da «14 029 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

It shall apply from 15 giugno 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 211 del 21.8.2003, pag. 10 .

3 GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

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