Regolamento (CE) n. 1015/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32006R1015Regulation5 lug 2006

del 4 luglio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 6/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 54/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 55/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 56/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 57/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 58/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 59/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 60/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 61/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 62/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 63/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 64/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 65/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 66/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 67/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 6/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 luglio 2006.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999
(articoli)
Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 54/2006 CE
TarancónA-124 50327Greggio
A-22 77027Greggio
B-422 72727Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 55/2006 CE
TarancónA-324 65927Greggio
B-324 74227Greggio
B-459927Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 56/2006 CE
TarancónA-221 44027Greggio
B-124 55127Greggio
C-14 00927Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 57/2006 CE
TarancónB-497727Greggio
B-524 73627 + 28Greggio
B-624 15127Greggio
C-113627Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 58/2006 CE
TarancónA-61 03630Greggio
A-724 83030Greggio
A-824 13430Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 59/2006 CE
TarancónA-424 50530Greggio
A-846730Greggio
B-212 35430Greggio
B-712 67430Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 60/2006 CE
Deulep
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles
503B1 52528Greggio
11922 60527Greggio
5037 91027Greggio
50481030Greggio
5013 55027Greggio
50454028Greggio
501B5 07530Greggio
501B15028Greggio
5087 83527Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 61/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
248 21527Greggio
1830527Greggio
1815030Greggio
181 33028Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 62/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
347 88027Greggio
182 12028Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 63/2006 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d'alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
622 02527Greggio
187 23028Greggio
385 32528Greggio
383 19530Greggio
139 91028Greggio
132 31530Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 64/2006 CE
Bertolino — Partinico (PA)22A-5A24 766,6530Greggio
Trapas — Petrosino (TP)20A-24A-3A-11A6 75030Greggio
Enodistil — Alcamo (TP)22A3 933,3530Greggio
S.V.M. — Sciacca (AG)30A-32A-35A-36A3 40027Greggio
Ge.Dis. — Marsala (TP)12A-19A-12B-13B11 15027/30Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 65/2006 CE
Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)6A-33A-36A5 30027/30Greggio
Dister — Faenza (RA)122A-123A7 56027Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A31527Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-2A25 80027Greggio
Tampieri — Faenza (RA)11A-19A85027Greggio
Villapana — Faenza (RA)7A10 17527Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 66/2006 CE
Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)6A-33A-36A26 70030Greggio
Caviro — Faenza (RA)15A17 50027Greggio
Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)28A5 80027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 67/2006 CE
Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)2A-3A2 75027Greggio
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)41A-42A-59A12 80030Greggio
Caviro — Carapelle (FG)2C-6C5 50030Greggio
D'Auria — Ortona (CH)41A-43A-48A7 60027Greggio
De Luca — Novoli (LE)15A-1A-5A5 10027Greggio
Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)4A-8A1 45027/30Greggio
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)3A-10A-22A-21A11 90027Greggio
S.V.A. — Ortona (CH)14A-15A-16A-12A2 90027/30Greggio
Totale50 000

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhoor — LibourneDélégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 2 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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