Regolamento (CE) n. 1003/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 , che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1 o luglio 2006

32006R1003Regulation1 lug 2006

del 30 giugno 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1 o luglio 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi 2 , prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

(3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .

2 GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24 .

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006

Codice NCImporto del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto consideratoImporto del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto consideratoImporto del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato 1
1703 10 00 210,740
1703 90 00 211,340

1 Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

2 Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Footnotes

  1. Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti. 2 3 4

  2. Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. 2 3 4 5

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