Regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006 , relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

32006R0927Regulation1 apr 2006

del 22 giugno 2006

relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede una riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, da liberare a partire dal 1 o aprile 2006 a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito rispetto al 1998 o al 2000, a seconda del paese.

(2) In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione una relazione che espone in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione nel settore lattiero-caseario del paese, e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.

(3) Secondo tali relazioni, in tutti questi Stati membri si è registrata una diminuzione del consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari.

(4) Dalle statistiche di produzione disponibili risulta che una parte crescente della produzione lattiera è commercializzata sotto forma di consegne ed una parte decrescente sotto forma di vendite dirette.

(5) È quindi opportuno liberare la riserva speciale per la ristrutturazione per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, e provvedere all’attribuzione dei quantitativi che ne risultano alla parte «consegne» del loro quantitativo nazionale di riferimento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È liberata la riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia. I quantitativi liberati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi indicati nell'allegato sono versati nella riserva nazionale, come previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1788/2003, e destinati alle consegne.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ( GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1 ).

Stato membroQuantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione
Repubblica ceca55 788
Estonia21 885
Lettonia33 253
Lituania57 900
Ungheria42 780
Polonia416 126
Slovenia16 214
Slovacchia27 472

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (). 2

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