Regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

32006R0908Regulation11 lug 2006

del 20 giugno 2006

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione, del 14 luglio 1989, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità 2 , è stato modificato in modo sostanziale a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Secondo il regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi.

(3) Per l'applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi. Per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2123/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2004 ( GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71 ).

3 Cfr. allegato II.

Stato membroTipo di mercato rappresentativoMercato/Centro di quotazione
BelgioIl centro di quotazione seguente:Bruxelles
Repubblica cecaIl mercato seguente:Praga
DanimarcaIl centro di quotazione seguente:Copenaghen
GermaniaI centri di quotazione seguenti:Kiel, Amburgo, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Treviri, Giessen, Stoccarda, Monaco, Bützow, Potsdam, Magdeburgo, Erfurt, Dresda
EstoniaIl centro di quotazione seguente:Tallinn
GreciaI centri di quotazione seguenti:Preveza, Chalkida, Corinto, Agrinio, Drama, Larissa, Verria
SpagnaI centri di quotazione seguenti:Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, Silleda
e l’insieme dei mercati seguenti:Murcia, Malaga, Barcellona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia, Ciudad Real
FranciaI centri di quotazione seguenti:Rennes, Nantes, Metz, Lione, Tolosa
IrlandaL’insieme dei mercati seguenti:Waterford, Edenderry
ItaliaL’insieme dei mercati seguenti:Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Perugia
CiproIl mercato seguente:Nicosia
LettoniaIl mercato seguente:Riga
LituaniaIl centro di quotazione seguente:Vilnius
LussemburgoL’insieme dei mercati seguenti:Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch, Wecker
UngheriaIl centro di quotazione seguente:Budapest
MaltaIl centro di quotazione seguente:Marsa
Paesi BassiIl centro di quotazione seguente:Zoetermeer
AustriaIl centro di quotazione seguenteVienna
PoloniaIl centro di quotazione seguente:Varsavia
PortogalloL’insieme dei mercati seguenti:Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior
SloveniaIl centro di quotazione seguente:Lubiana
SlovacchiaIl centro di quotazione seguente:Bratislava
FinlandiaIl centro di quotazione seguente:Helsinki
SveziaL’insieme dei mercati seguenti:Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby, Kristianstad
Regno UnitoIl centro di quotazione Milton Keynes per l’insieme delle regioni seguenti:Scozia, Irlanda del Nord, Northern England, Eastern England

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione( GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23 )
Regolamento (CEE) n. 1786/90 della Commissione( GU L 163 del 29.6.1990, pag. 54 )
Regolamento (CEE) n. 3787/90 della Commissione( GU L 364 del 28.12.1990, pag. 26 )
Regolamento (CE) n. 3236/94 della Commissione( GU L 338 del 28.12.1994, pag. 18 )
Regolamento (CE) n. 1448/95 della Commissione( GU L 143 del 27.6.1995, pag. 47 )
Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione( GU L 60 del 9.3.1996, pag. 3 )
Regolamento (CE) n. 532/96 della Commissione( GU L 78 del 28.3.1996, pag. 14 )
Regolamento (CE) n. 1285/98 della Commissione( GU L 178 del 23.6.1998, pag. 5 )
Regolamento (CE) n. 2712/2000 della Commissione( GU L 313 del 13.12.2000, pag. 4 )
Regolamento (CE) n. 1901/2004 della Commissione( GU L 328 del 30.10.2004, pag. 71 )

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2123/89Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3Articolo 3
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2004 (). 2

  3. Cfr. allegato II. 2