Regolamento (CE) n. 900/2006 della Commissione, del 19 giugno 2006 , che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

32006R0900Regulation1 lug 2006

del 19 giugno 2006

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2006 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o luglio al 30 settembre 2006 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2040/2005, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 328 del 15.12.2005, pag. 34 .

Numero d’ordinePercentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o luglio al 30 settembre 2006
09.4671
09.4752
09.4756
Numero d’ordineQuantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2006
09.46712 450,0
09.47521 062,5
09.47567 812,5

Footnotes

  1. . 2

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