Regolamento (CE) n. 869/2006 della Commissione, del 14 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

32006R0869Regulation16 giu 2006

del 14 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio 1 , in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 elenca le persone fisiche e giuridiche e le entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2) Il 30 maggio 2006 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche alle quali si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2006. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne

1 GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 250/2006 ( GU L 42 del 14.2.2006, pag. 24 ).

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio è modificato come segue:

  1. La voce «Charles Blé Goudé . Data di nascita: 1.1.1972. Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: PD. AE/088 DH 12» è sostituita dal seguente testo: Charles Goudé Blé ( alias Gbapé Zadi). Indirizzo: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Costa d’Avorio. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa). Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: PD. AE/088 DH 12. Altre informazioni: (1) indirizzo nel 2001, (2) possibile alias o carica: «Général» o «Génie de kpo».

  2. La voce «Eugène Ngoran Kouadio Djué . Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966. Nazionalità: Costa d’Avorio» è sostituita dal seguente testo: Djué Eugène Ngoran Kouadio . Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966. Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: 04 LE 017521 (passaporto rilasciato il 10 febbraio 2005 e valido fino al 10 febbraio 2008).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 250/2006 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.