Regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

32006R0832Regulation4 giu 2006

del 2 giugno 2006

sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

(2) Il regolamento (CE) n. 490/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio 2 , stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1 o aprile 2004 al 31 marzo 2005 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3) Per la Polonia e la Slovenia la base per i quantitativi di riferimento individuali era stata definita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(4) In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 3 , il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento possa essere aumentata per compensare i produttori «SLOM» fino ad un massimo di 200 000 t. In conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia 4 , la Finlandia ha comunicato i quantitativi in causa per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1 o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1 o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ( GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1 ).

2 GU L 81 del 30.3.2005, pag. 38 .

3 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 .

4 GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 ( GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4 ).

Stati membriConsegneVendite dirette
Belgio3 241 729,38568 701,615
Repubblica ceca2 678 931,8733 211,127
Danimarca4 454 890,422457,578
Germania27 768 465,85895 361,430
Estonia604 421,61820 061,382
Grecia819 675,000838,000
Spagna6 049 899,45067 050,550
Francia23 880 183,860355 614,140
Irlanda5 391 601,6724 162,328
Italia10 284 048,141246 011,859
Cipro141 234,0003 966,000
Lettonia677 568,19117 826,809
Lituania1 520 288,261126 650,739
Lussemburgo268 554,000495,000
Ungheria1 801 879,062145 400,938
Malta48 698,0000,000
Paesi Bassi11 000 292,00074 400,000
Austria2 636 060,676114 329,036
Polonia8 637 939,612326 077,388
Portogallo 11 911 803,0008 658,000
Slovenia518 213,85042 210,150
Slovacchia1 004 991,0658 324,935
Finlandia2 399 925,4657 862,542
Svezia3 300 000,0003 000,000
Regno Unito14 486 038,657123 708,344

1 Ad eccezione di Madera.

Footnotes

  1. Ad eccezione di Madera. 2 3 4

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 (). 2

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