Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

32006R0830Regulation1 lug 2006

del 2 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 24, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio 3 , recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

(2) Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso 4 , gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero.

(3) Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ( GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1 ).

3 GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 ( GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1 ).

4 GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 ( GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (). 2