Regolamento (CE) n. 807/2006 della Commissione, del 31 maggio 2006 , relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

32006R0807Regulation1 giu 2006

del 31 maggio 2006

relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione 2 fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione 3 stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 28 375 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone.

(4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine, si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell’ambito della gara indetta dal presente regolamento.

(6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento estone indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 28 375 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro 4 , gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 5 .

Articolo 5

1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 1 o giugno 2006. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 29 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo d’intervento estone al seguente indirizzo: Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Telefono: (372) 737 12 00 Fax: (372) 737 12 01 E-mail: pria@pria.ee

Articolo 6

L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario, a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità: a) è superiore a quella descritta nel bando di gara; b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a: — 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl, — un punto percentuale per il tenore di umidità, — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione 6 , — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può: a) accettare la partita senza riserve; oppure b) rifiutare di prendere in consegna la partita. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Articolo 9

1. Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a carico di quest’ultimo.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell’allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d’intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’organismo d’intervento estone comunica alla Commissione per via elettronica le offerte ricevute. Per effettuare tale comunicazione è utilizzato il modulo riportato nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).

3 GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ( GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13 ).

4 Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

5 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 .

6 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31 .

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nell’ambito della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

[Regolamento (CE) n. 807/2006]

— Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell’aggiudicazione:

— Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:

Numero della partitaQuantità in tonnellateIndirizzo del siloMotivo del rifiuto della partita
—: Peso specifico (kg/hl)

Diciture di cui all’articolo 10

in spagnolo:Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o 807/2006
in ceco:Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 807/2006
in danese:Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 807/2006
in tedesco:Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 807/2006
in estone:Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 807/2006
in greco:Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2006
in inglese:Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 807/2006
in francese:Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o 807/2006
in italiano:Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 807/2006
in lettone:Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 807/2006
in lituano:Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 807/2006
in ungherese:Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 807/2006/EK rendelet
in neerlandese:Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 807/2006
in polacco:Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 807/2006
in portoghese:Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o 807/2006
in slovacco:Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 807/2006
in sloveno:Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 807/2006
in finlandese:Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 807/2006
in svedese:Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 807/2006.

Gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento estone

Modulo

[Regolamento (CE) n. 807/2006]

Numero degli offerentiNumero della partitaQuantità in tonnellatePrezzo di offerta
(in EUR/t) 1
Maggiorazioni
(+)
detrazioni
(–)
(in EUR/t)
(a titolo informativo)
Spese commerciali 2
(in EUR/t)
Destinazione
1
2
3
ecc.

Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).

1 Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.

2 Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

Footnotes

  1. Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta. 2 3 4

  2. Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo d’intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t. 2 3 4

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (). 2

  4. Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. 2

  5. . 2

  6. . 2

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