Regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006 , che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus

32006R0802Regulation20 giu 2006

del 30 maggio 2006

che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus 2 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Annualmente viene fissato un prezzo comunitario alla produzione per i pesci del genere Thunnus e Euthynnus destinati all'industria conserviera.

(3) È opportuno fissare anche i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus .

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus sono fissati come indicato in allegato I.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

2 GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ( GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24 ).

3 Cfr. allegato II.

I. Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

SpecieCoefficiente
A.: Tonni Albacora ( Thunnus albacares ):
—: che pesano, per pezzo, più di 10 kg1,0
—: che pesano, per pezzo, 10 kg o meno0,78
B.: Alalonga ( Thunnus alalunga )1,40
C.: Listao [ Euthynnus (Katsuwonus) pelamis ]0,62
D.: Altre specie0,75

II. Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione delle varie forme di presentazione

Forme di presentazioneCoefficiente
A.: Interi1
B.: Senza visceri né branchie1,14
C.: Altri1,24

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione ( GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27 )
Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione ( GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6 )Soltanto l’allegato, punto VII
Regolamento (CEE) n. 3971/89 della Commissione ( GU L 385 del 30.12.1989, pag. 35 )
Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione ( GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24 )

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 3510/82Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2Articolo 3
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (). 2

  3. Cfr. allegato II. 2

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