Regolamento (CE) n. 799/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

32006R0799Regulation31 mag 2006

del 30 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione 2 ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 121 525 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento austriaco.

(2) Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento austriaco sul mercato interno portando la gara permanente a 211 705 tonnellate.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1168/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato:

  1. All’articolo 1, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate»;

  2. Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «121 525 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «211 705 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2005 ( GU L 320 del 18.12.2005, pag. 25 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2005 (). 2

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