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32006R0756•Regolamento (CE) n. 756/2006 della Commissione, del 18 maggio 2006 , relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
32006R0756Regulation19 mag 2006
del 18 maggio 2006
relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 2 ,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») 3 ,
visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) 4 , in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003, la Commissione decide entro quale limite possono essere accolte le domande di titoli d’importazione.
(2) L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevedono che i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli d’importazione per un determinato lotto siano riportati al lotto successivo. I quantitativi disponibili possono essere utilizzati, ove del caso, per l’importazione di prodotti originari di altri paesi terzi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003.
(3) L’esame dei quantitativi in relazione ai quali sono state presentate domande per il lotto di maggio 2006 consente di prevedere il rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, nonché di fissare i quantitativi riportati al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per i diversi contingenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per le domande di titoli d’importazione di riso presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione delle percentuali di riduzione fissate all’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi disponibili per il lotto del mese di maggio 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 sono fissati in allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ( GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1 ).
2 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .
3 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .
4 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22 ).
Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di maggio 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo
| Origine/Prodotto | Numero d’ordine | Percentuale di riduzione | Quantitativo riportato al lotto del mese di settembre 2006 (in t) | Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 (in t) |
|---|---|---|---|---|
| —: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 | 09.4187 | 0 1 | 19 795,739 | 41 666 |
| —: codice NC 1006 40 00 | 09.4188 | 0 1 | 18 078 | 18 078 |
| —: codice NC 1006 | ||||
| a): Antille olandesi e Aruba | 09.4189 | 0 1 | 12 448,298 | 20 781,298 |
| b): PTOM meno sviluppati | 09.4190 | 0 1 | 6 667 | 10 000 |
| —: codice NC 1006 (PTOM) | 09.4191 | 0 1 | 4 767,115 | 24 562,854 |
1 Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.
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