Regolamento (CE) n. 756/2006 della Commissione, del 18 maggio 2006 , relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

32006R0756Regulation19 mag 2006

del 18 maggio 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 2 ,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») 3 ,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) 4 , in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003, la Commissione decide entro quale limite possono essere accolte le domande di titoli d’importazione.

(2) L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2003 prevedono che i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli d’importazione per un determinato lotto siano riportati al lotto successivo. I quantitativi disponibili possono essere utilizzati, ove del caso, per l’importazione di prodotti originari di altri paesi terzi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003.

(3) L’esame dei quantitativi in relazione ai quali sono state presentate domande per il lotto di maggio 2006 consente di prevedere il rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, nonché di fissare i quantitativi riportati al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per i diversi contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli d’importazione di riso presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione delle percentuali di riduzione fissate all’allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi disponibili per il lotto del mese di maggio 2006 da riportare al lotto successivo e i quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 ( GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1 ).

2 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .

3 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .

4 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22 ).

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti per il lotto del mese di maggio 2006 e quantitativi riportati al lotto successivo

Origine/ProdottoNumero d’ordinePercentuale di riduzioneQuantitativo riportato al lotto del mese di settembre 2006
(in t)
Quantitativi totali disponibili per il lotto del mese di settembre 2006
(in t)
—: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 3009.41870 119 795,73941 666
—: codice NC 1006 40 0009.41880 118 07818 078
—: codice NC 1006
a): Antille olandesi e Aruba09.41890 112 448,29820 781,298
b): PTOM meno sviluppati09.41900 16 66710 000
—: codice NC 1006 (PTOM)09.41910 14 767,11524 562,854

1 Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.

Footnotes

  1. Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda. 2 3 4 5 6 7 8

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (). 2

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