Regolamento (CE) n. 700/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006 , recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

32006R0700Regulation16 mag 2006

del 25 aprile 2006

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3690/93 2 è basato sul regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura 3 , il quale è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 4 . I riferimenti e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3690/93 non sono più compatibili con questo nuovo regolamento, il quale stabilisce nuove disposizioni sulla gestione della capacità di pesca espressa nelle licenze di pesca.

(2) A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione per la gestione delle licenze di pesca e delle capacità di pesca.

(3) Il 3 agosto 2005 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1281/2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza 5 , il quale deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

(4) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3690/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 3690/93 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1281/2005 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2 GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93 .

3 GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ( GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1 ).

4 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

5 GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3 .

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3690/93Regolamento (CE) n. 1281/2005
Articolo 1Articoli 1 e 3
Articolo 2Articolo 5
Articolo 3Articolo 4
Articolo 4Articolo 5
Articolo 5Articolo 6
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10Articoli 8 e 9

Footnotes

  1. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (). 2

  4. . 2

  5. . 2

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