Regolamento (CE) n. 697/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1 o marzo al 31 agosto 2006

32006R0697Regulation6 mag 2006

del 5 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1 o marzo al 31 agosto 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte 2 , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione 3 sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dal Belgio e dal Lussemburgo a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti gli acquisti all’intervento e che i medesimi Stati membri siano aggiunti all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.

(3) Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri: — Belgio, — Repubblica ceca, — Germania, — Estonia, — Spagna, — Francia, — Italia, — Irlanda, — Lettonia, — Lussemburgo, — Paesi Bassi, — Polonia, — Portogallo, — Finlandia, — Svezia, — Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20 ).

3 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 663/2006 ( GU L 116 del 29.4.2006, pag. 39 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 663/2006 (). 2