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32006R0676•Regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R0676Regulation23 mag 2006
del 2 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 1 , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, che comprendono dati trasversali e longitudinali tempestivi e comparabili sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell’emarginazione sociale a livello nazionale ed europeo.
(2) In seguito all’adesione, il 1 o maggio 2004, di nuovi Stati membri all’Unione europea 2 , il regolamento (CE) n. 1177/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005, per adattare le dimensioni del campione e dare tempo ai nuovi Stati membri di adeguare i loro sistemi rispettivi a definizioni e metodi armonizzati all’atto della compilazione delle statistiche comunitarie.
(3) Risulta inoltre che alcuni dei nuovi Stati membri, come anche alcuni Stati membri originari, abbiano bisogno di maggior tempo per fornire tutti i dati sul reddito lordo secondo quanto specificato nel regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione 3 .
(4) Il regolamento (CE) n. 1980/2003 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato II, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1980/2003 è sostituito dal seguente:
«In deroga al paragrafo 2, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia possono non trasmettere dati sul reddito lordo dal primo anno di funzionamento. Questi paesi, tuttavia, presentano tali dati al più presto e comunque non oltre il 2007.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005 ( GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6 ).
2 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6 .
3 GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1 .
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