Regolamento (CE) n. 593/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32006R0593Regulation13 apr 2006

del 12 aprile 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 5/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 678 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 40/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 41/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 42/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 43/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 44/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 45/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 46/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 47/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 48/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 49/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 50/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 51/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 52/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 53/2006 CE di un quantitativo di 28 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 5/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2006.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl
(100 % vol)
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999
(articoli)
Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 40/2006 CE
TarancónA-524 94330Greggio
A-615 36730Greggio
D-19 69030Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 41/2006 CE
TarancónB-212 38430Greggio
B-822 83830Greggio
D-114 77830Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 42/2006 CE
TarancónB-524 75427 + 28Greggio
B-624 17027Greggio
C-11 07627Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 43/2006 CE
Tomelloso146 47627Greggio
53 52427Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 44/2006 CE
Tomelloso550 00027Greggio
Totale50 000
France
Partita n. 45/2006 CE
Deulep — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B243 43027Greggio
B2B81027Greggio
Deulep
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles-du-Gard
5065 76030Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 46/2006 CE
Viniflhor — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
71 43528Greggio
148 56527Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 47/2006 CE
Viniflhor — Longuefuye
F-53200 Longuefuye
19 75528Greggio
222 70027Greggio
112 78030Greggio
214 76528Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 48/2006 CE
Viniflhor — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
F-11210 Port-La-Nouvelle
108 06027Greggio
72 70528Greggio
717 15530Greggio
822 08027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 49/2006 CE
Bertoliono — Partinico (PA)34A-33A-15A-22A26 08027 + 30Greggio
Trapas — Petrosino (TP)7A-8A-24A9 25530Greggio
Enodistil — Alcamo (TP)22A3 10030Greggio
S.V.M. — Sciacca (AG)35A-36A-38A-39A-40A-44A1 69027Greggio
GE.DIS — Marsala (TP)17A-18A-10B-12B9 87527 + 30Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 50/2006 CE
Bonollo — Paduni-Anagni (FR)16A-31A21 024,2327 + 30Greggio
Bonollo — Torrita di Siena (SI)5C-6C-7C-8C-14C-15C-18C-25C-27C4 155,7727 + 30Greggio
Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)8A1 90027Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-6A22 92027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 51/2006 CE
S.V.A. — Ortona (CH)14A-20A2 50027Greggio
D’Auria — Ortona (CH)66A-67A-74A-79A8 00027Greggio
Balice — San Basilio Mottola (TA)2A1 80027Greggio
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)34A-55A9 50027Greggio
De Luca — Novoli (LE)15A6 50027Greggio
Caviro — Carapelle (FG)2C7 20030Greggio
Di Lorenzo — Ponte Nuovo di Torgiano (PG)1B-2B-7B-3B14 50027 + 30Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 52/2006 CE
Caviro — Faenza (RA)4A-10A-12A-18A-15A18 00027 + 30Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)1A-6A3 08027Greggio
Dister — Faenza (RA)121A-122A7 436,5827 + 30Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A2 183,4227Greggio
Tampieri — Faenza (RA)4A-9A-10A1 30027Greggio
Villapana — Faenza (RA)7A-8A12 00027Greggio
Cipriani — Chizzola di Ala (TN)23A-33A6 00027Greggio
Totale50 000
Ungheria
Partita n. 53/2006 CE
Arany Kapu Rt.
Kunfehértó, IV.
Körzet 6.
H-6413
E-31 340,751527Greggio
E-41 352,101527Greggio
S-441 982,288327Greggio
Miskolci Likőrgyár Rt.
3527 Miskolc, Vitéz u. 13.
Hrsz.: 4686/5, 4686/2
I/3127,395527Greggio
I/4133,534027Greggio
I/5133,769127Greggio
I/6136,067327Greggio
I/7133,887127Greggio
I/8133,402327Greggio
I/9128,809327Greggio
I/10136,283827Greggio
I/11123,966527Greggio
I/12136,283827Greggio
III/31117,074227Greggio
III/32134,007327Greggio
III/33131,856627Greggio
III/34133,485427Greggio
Tokaj Kereskedőház Rt.
3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1
22144404 802,744627Greggio
22144504 909,359827Greggio
Tokaj Kereskedőház Rt.
3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202
SZ/I1 826,518727Greggio
SZ/II1 837,408127Greggio
SZ/III1 777,434027Greggio
Tartalékgazdálkodási Kht.
5130 Jászapáti, Tanya
Hrsz.: 266
0074 760,378527Greggio
0082 143,062027Greggio
Totale28 571,8692

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins-Libourne

FEGA

AGEA

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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