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32006R0591•Regolamento (CE) n. 591/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
32006R0591Regulation1 gen 2006
del 12 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione 2 è indicato il quantitativo massimo di formaggio cheddar originario dell’Australia da importare per periodo contingentale.
(2) Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 3 , prevede un quantitativo supplementare di 461 tonnellate di formaggio cheddar originario dell’Australia da assegnare nell’ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di formaggio previsto nell’ambito del contingente n. 09.4521 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.
(3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza.
(4) Dal momento che il contingente tariffario annuale di cui trattasi si apre il 1 o gennaio, è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1 o gennaio 2006 ed entri in vigore quanto prima possibile.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 la parte relativa al contingente n. 09.4521 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2006 ( GU L 52 del 23.2.2006, pag. 22 ).
3 GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1 .
Numero del contingente Codice NC Descrizione Paese di origine Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t) Aliquota dei dazi all’importazione (in EUR/100 kg di peso netto) Regole per la compilazione dei certificati IMA 1 «09.4521 ex 0406 90 21 Formaggi cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi Australia 3 711 17,06 Cfr. allegato XI(B)»
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