Regolamento (CE) n. 578/2006 della Commissione, del 7 aprile 2006 , che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

32006R0578Regulation8 apr 2006

del 7 aprile 2006

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 3 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione 4 , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

3 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ( GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49 ).

4 GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 405/2006 ( GU L 70 del 9.3.2006, pag. 46 ).

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 1 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 112,3 2 01 109,4 3 02 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 172,9 44 01 199,2 30 02 290,1 3 03 0207 25 10 Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate 170,0 0 01 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 248,0 15 01 261,8 11 03 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 187,5 30 01 167,9 40 02

1 Origine delle importazioni:

01Brasile
02Argentina
03Cile.»

Footnotes

  1. Origine delle importazioni: 2 3 4

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 405/2006 (). 2