Regolamento (CE) n. 534/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006 , che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

32006R0534Regulation1 apr 2006

del 31 marzo 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 , ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o aprile 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).

Codice prodottoDestinazioneCorrente
4
1 o term.
5
2 o term.
6
3 o term.
7
4 o term.
8
5 o term.
9
6 o term.
10
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400A0000000
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000C010–0,46–0,46–15,00–15,00
1002 00 00 9000A0000000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000C020–0,46–0,46–15,00–15,00
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400C030–0,46–0,46–15,00–15,00
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000A0000000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100C010–0,63–0,63–20,00–20,00
1101 00 15 9130C010–0,59–0,59–19,00–19,00
1101 00 15 9150C010–0,54–0,54–18,00–18,00
1101 00 15 9170C010–0,50–0,50–17,00–17,00
1101 00 15 9180C010–0,47–0,47–15,00–15,00
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500A0000000
1102 10 00 9700A0000000
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200A0000000
1103 11 10 9400A0000000
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200A0000000
1103 11 90 9800
C01: : — Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.
C02: : — L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.
C03: : — Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (). 2