Regolamento (CE) n. 505/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2006 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento tedesco

32006R0505Regulation30 mar 2006

del 29 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2006 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento tedesco

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 27/2006 della Commissione 2 è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 1 000 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento tedesco.

(2) In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo di intervento tedesco ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2006.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 27/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 La gara verte su un quantitativo massimo di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera.

Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 15 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 311/2006 ( GU L 52 del 23.2.2006, pag. 10 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 311/2006 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.