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32006R0502•Regolamento (CE) n. 502/2006 della Commissione, del 28 marzo 2006 , che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
32006R0502Regulation29 mar 2006
del 28 marzo 2006
che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 2 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede, per il periodo dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006, l'apertura di due contingenti tariffari di 5 000 capi ciascuno per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna; l'articolo 9 di tale regolamento prevede inoltre, per ciascuno dei due contingenti, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo 2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 ammontano a:
— 4 163 capi per il numero d'ordine 09.0001,
— 3 458 capi per il numero d'ordine 09.0003.
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ( GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33 ).
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