Regolamento (CE) n. 438/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

32006R0438Regulation20 mar 2006

del 16 marzo 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1530/2005 della Commissione 2 è stata aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Italia.

(2) Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità italiane hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CEE) n. 1530/2005, è dunque necessario prorogare fino al 31 maggio 2006 il periodo di consegna dell’alcole all’organismo d’intervento previsto in detto regolamento.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1530/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1530/2005, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 246 del 22.9.2005, pag. 9 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . 2

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