Regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006 , che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all’adesione

32006R0351Regulation1 mar 2006

del 27 febbraio 2006

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all’adesione

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1 o luglio 2005, alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1 o maggio 2004.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 2 possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che l’eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1 o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1 o maggio 2004, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 ( GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1 ).

2 GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1 .

Sedi di servizioCoefficienti correttori luglio 2005
Afghanistan0
Albania86,2
Algeria89,3
Angola126,5
Arabia Saudita86,4
Argentina63,3
Armenia104,9
Australia105,3
Bangladesh53,3
Barbados127,4
Benin92,8
Bolivia52,2
Bosnia-Erzegovina73,4
Botswana62,8
Brasile76,8
Bulgaria73,9
Burkina-Faso87,7
Burundi0
Cambogia67,6
Camerun101,3
Canada84,6
Capo Verde74,2
Ciad130,6
Cile79,4
Cina78,5
Cipro101,3
Cisgiordania e Gaza91,3
Colombia71,3
Congo129,8
Corea del Sud108,2
Costa Rica72,4
Costa d’Avorio111,2
Croazia101,8
Cuba93
Ecuador70,5
Egitto56,9
El Salvador81,7
Eritrea51
Estonia77,7
Etiopia81,1
Figi78,4
Filippine51,4
Gabon116,1
Gambia51,1
Georgia96,1
Ghana79,4
Giamaica91,5
Giappone (Naka)125,6
Giappone (Tokyo)132,9
Gibuti101,1
Giordania76
Guatemala84,9
Guinea59,8
Guinea-Bissau139,2
Guyana60,6
Haiti100,8
Honduras75,9
Hong Kong87,6
India51,6
Indonesia78,7
Isole Salomone85,4
Israele91,5
Kazakstan112,8
Kenya88,2
Kirghizistan84,6
Laos74,7
Lesotho74,3
Lettonia71,2
Libano105,7
Liberia0
Lituania73,8
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia69,9
Madagascar71,9
Malaysia73,9
Malawi76,4
Mali98,8
Malta97,9
Marocco86,1
Mauritania71,7
Maurizio75
Messico77,9
Moldova0
Mozambico72,7
Namibia79,5
Nepal72,7
Nicaragua67,5
Niger91,8
Nigeria86,1
Norvegia132,5
Nuova Caledonia120,4
Nuova Zelanda106,7
Pakistan52,9
Papua Nuova Guinea77,3
Paraguay66
Perù86,5
Polonia78
Repubblica ceca82,1
Repubblica centrafricana117,6
Repubblica democratica del Congo138,6
Repubblica dominicana84,8
Romania56,4
Ruanda87,7
Russia110
Senegal78,2
Serbia e Montenegro61,7
Sierra Leone72
Singapore97,6
Siria67,5
Slovacchia87,4
Slovenia76,4
Somalia0
Sri Lanka60,8
Stati Uniti (New York)106,8
Stati Uniti (Washington)103,7
Sudafrica66,6
Sudan43,4
Suriname54,7
Svizzera118,7
Swaziland69,7
Tagikistan73
Taiwan96,2
Tanzania61,7
Thailandia61,8
Togo95
Trinidad e Tobago73,8
Tunisia72,6
Turchia93,2
Ucraina101,1
Uganda75,6
Ungheria78,1
Uruguay74,8
Vanuatu124,1
Venezuela59,9
Vietnam52,7
Yemen75,8
Zambia55,9
Zimbabwe62,7

Non disponibile.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (). 2

  2. . 2

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