Regolamento (CE) n. 322/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

32006R0322Regulation1 gen 2006

del 23 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quando segue:

(1) A decorrere dal 1 o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte 2 , e la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti 3 , sono state abrogate dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 e sostituite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 5 , e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 6 .

(2) Per ragioni di chiarezza, è opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE contenuti nel regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi 7 .

(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99 , da 0403 90 71 a 0403 90 99 , 0405 20 10 , 0405 20 30 , 2105 00 99 , 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 , in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 ."

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).

2 GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1 .

3 GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87 .

4 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33 ; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12 .

5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .

6 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).

7 GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. ; rettifica nella . 2

  5. ; rettifica nella . 2

  6. ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (). 2

  7. . 2