Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32006R0267Regulation31 mar 2006

del 30 gennaio 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con la decisione 2006/106/CE, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006. Per il Consiglio La presidente U. PLASSNIK

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1 ).

2 Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Codice NCDesignazione delle merciAltri termini e condizioni
Numero voce tariffaria
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelateaumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia
Numero voce tariffaria
1701 11 10
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinatiattribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t
Numero voce tariffaria
0202 20 30
0202 30
0206 29 91
Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione.aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Numero voce tariffaria
ex 0201
ex 0202
ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelateaumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia
Numero voce tariffaria
ex 0406 90 21
Formaggio Cheddaraumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia
Numero voce tariffaria
0405 10
0405 90
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latteaumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (). 2

  2. Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale. 2

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