Regolamento (CE) n. 240/2006 della Commissione, del 10 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

32006R0240Regulation3 mar 2006

del 10 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione 2 , è stato il primo atto normativo contenente tali misure.

(2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Relativamente alla riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento summenzionato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2006. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente

1 GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ( GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1 ).

2 GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2006 ( GU L 11 del 17.1.2006, pag. 5 ).

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 65/2006 (). 2

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