Regolamento (CE) n. 229/2006 della Commissione, del 9 febbraio 2006 , che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

32006R0229Regulation10 feb 2006

del 9 febbraio 2006

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli 2 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente annuale per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento.

(2) Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005 per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2006 è soddisfatta a concorrenza del 64,5161 % dei diritti d'importazione richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . 2

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