Regolamento (CE) n. 151/2006 del Consiglio, del 24 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

32006R0151Regulation29 gen 2006

del 24 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali 1 . È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza tuttavia perturbare i mercati dei prodotti di cui trattasi.

(2) Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, esso dovrebbe essere pertanto aumentato a decorrere dal 1 o gennaio 2005 e adattato a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

(3) Non è più nell’interesse della Comunità mantenere nel 2006 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2005. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4) In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’intero allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(5) Il regolamento (CE) n. 2505/96 va modificato di conseguenza,

(6) In considerazione dell’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(7) Poiché l’allegato del presente regolamento deve applicarsi dal 1 o gennaio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 900 tonnellate ad un dazio dello 0 %,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 540 tonnellate ad un dazio dello 0 %.

Articolo 3

Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2006, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2002 è fissato a 600 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2003 è fissato a 1 400 000 unità,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2030 è fissato a 300 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 4 500 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 1 500 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2624 è fissato a 425 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2837 è fissato a 600 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 600 tonnellate,

— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2979 è fissato a 800 000 unità.

Articolo 4

I contingenti tariffari 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 e 09.2998 sono chiusi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. GRASSER

1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1151/2005 ( GU L 185 del 16.7.2005, pag. 27 ).

Numero d'ordineCodice NCSuddivisione TARICDesignazione delle merciVolume contingentaleDazio contingentale
(in %)
Periodo contingentale
09.20022928 00 9030Fenilidrazina600 tonnellate01.1.-31.12.
09.20038543 89 9763Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm1 400 000 unità01.1.-31.12.
09.20262903 30 8070—: 600 ppm in peso di 1,1,2,2-tetrafluoretano,4 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.20302926 90 9574Clorotalonil300 tonnellate01.1.-31.12.
09.21403824 90 9998—: 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine,4 500 tonnellate01.1.-31.12.
09.2602ex 2921 51 1910O-fenilendiammina1 800 tonnellate01.1.-31.12.
09.2603ex 2931 00 9515Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)4 500 tonnellate01.1.-31.12.
09.2604ex 3905 30 0010Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-azido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina100 tonnellate01.1.-31.12.
09.2610ex 2925 20 0020Cloruro di (clorometilen)dimetilammino100 tonnellate01.1.-31.12.
09.2611ex 2826 19 0010Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere55 tonnellate01.1.-31.12.
09.2612ex 2921 59 9030Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina1 500 tonnellate01.1.-31.12.
09.2615ex 2934 99 9070Acido ribonucleico110 tonnellate01.1.-31.12.
09.2616ex 3910 00 0030Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)1 300 tonnellate01.1.-31.12.
09.2618ex 2918 19 8040Acido (R)-2-cloromandelico100 tonnellate01.1.-31.12.
09.2619ex 2934 99 90712-tienilacetonitrile80 tonnellate01.1.-31.12.
09.2620ex 8526 91 8020Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione500 000 unità01.1.-31.12.
09.26242912 42 00Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)425 tonnellate01.1.-31.12.
09.2625ex 3920 20 2120Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza 1170 tonnellate01.1.-31.12.
09.2627ex 7011 20 0055Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una translucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm500 000 unità01.1.-31.12.
09.2628ex 7019 52 0010Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso350 000 m 201.1.-31.12.
09.2629ex 7616 99 9085Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie 1240 000 unità01.1.-31.12.
09.2703ex 2825 30 0010Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe 113 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2713ex 2008 60 1910—: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %,2 000 tonnellate10 11.1.-31.12.
ex 2008 60 391010
09.2719ex 2008 60 1920—: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %,2 000 tonnellate10 11.1.-31.12.
ex 2008 60 392010
09.2727ex 3902 90 9093Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 44510 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2799ex 7202 49 9010Ferrocromo contenente, in peso, l’1,5 % o più, ma non più del 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo50 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2809ex 3802 90 0010Montmorillonite attivata all'acido, destinata alla fabbricazione di carta autocopiante 110 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2829ex 3824 90 9919—: tenore, in peso, di acidi resinici non superiore al 30 %,1 600 tonnellate01.1.-31.12.
09.2837ex 2903 49 8010Bromoclorometano600 tonnellate01.1.-31.12.
09.2841ex 2712 90 9910Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio10 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2849ex 0710 80 6910Funghi della specie Auricularia polytricha , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati 1 2700 tonnellate01.1.-31.12.
09.2851ex 2907 12 0010O-cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %20 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2853ex 2930 90 7035Glutatione15 tonnellate01.1.-31.12.
09.2882ex 2908 90 00202,4-dicloro-3-etil-6-nitrofenolo, sotto forma di polvere90 tonnellate01.1.-31.12.
09.28893805 10 90Essenza di cellulosa al solfato20 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2904ex 8540 11 1995Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m8 500 unità01.1.-31.12.
09.2913ex 2401 10 4110Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 16 000 tonnellate01.1.-31.12.
ex 2401 10 4910
ex 2401 10 5010
ex 2401 10 7010
ex 2401 10 9010
ex 2401 20 4110
ex 2401 20 4910
ex 2401 20 5010
ex 2401 20 7010
ex 2401 20 9010
09.2914ex 3824 90 9926Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici38 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2917ex 2930 90 1390Cistina600 tonnellate01.1.-31.12.
09.2919ex 8708 29 9010Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati 12 600 unità01.1.-31.12.
09.2933ex 2903 69 90301,3-diclorobenzene2 600 tonnellate01.1.-31.12.
09.29353806 10 10Colofonia ed acidi resinici di gemme200 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2945ex 2940 00 0020D-xilosio400 tonnellate01.1.-31.12.
09.2947ex 3904 69 9095Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli 11 300 tonnes01.1.-31.12.
09.2950ex 2905 59 10102-cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 18 400 t onnellate01.1.-31.12.
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamone (ISO)300 tonnellate01.1.-31.12.
09.2975ex 2918 30 0010Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica600 tonnellate01.1.-31.12.
09.2976ex 8407 90 1010Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm 3 , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 1 o motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 1750 000 unità 301.7.2005-30.6.2006
09.2979ex 7011 20 0015Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una translucidità dell’80 (± 3) % e uno spessore di riferimento di 11,43 mm800 000 unità01.1.-31.12.
09.2981ex 8407 33 9010—: di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 ,210 000 unità01.1.-31.12.
ex 8407 90 8010
ex 8407 90 9010
09.2986ex 3824 90 9976—: il 60 % o più di dodecildimetilammina,14 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2992ex 3902 30 0093Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e il 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 o C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 11 000 tonnellate01.1.-31.12.
09.2995ex 8536 90 8595—: comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato, oppure20 000 000 unità01.1.-31.12.
ex 8538 90 9993

1 Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

2 Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

3 Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1 o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità.

1 Il dazio specifico addizionale è applicabile.

Footnotes

  1. Il dazio specifico addizionale è applicabile. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  2. Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro. 2

  3. Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità. 2

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