Regolamento (CE) n. 117/2006 della Commissione, del 24 gennaio 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32006R0117Regulation25 gen 2006

del 24 gennaio 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. 2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 4/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1 o marzo 2006.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli)Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 31/2006 CE
TarancónC-524 83130Greggio
C-625 16930Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 32/2006 CE
TarancónC-125 11727Greggio
C-224 99827
D-325 15927
D-424 72627Greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 33/2006 CE
Onivins — Longuefuye
53200 Longuefuye
1022 42028Greggio
1222 44028Greggio
185 14028Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 34/2006 CE
Onivins — Port-La-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 62
11210 Port-La-Nouvelle
107 20527Greggio
922 28027Greggio
2612 37030Greggio
2512 24527Greggio
2412 51527Greggio
2378028Greggio
2311 34030Greggio
2314030Greggio
2211 09028Greggio
221 33030Greggio
368 70527Greggio
Totale100 000
Francia
Partita n. 35/2006 CE
Deulep — PSL
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B142 64027Greggio
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint-Gilles
7238 69030Greggio
726 89030Greggio
7247027Greggio
7311 31030Greggio
Totale100 000
Italia
Partita n. 36/2006 CE
Bertolino — Partinico (PA)3A-33A-34A27 10027 + 30Greggio
Trapas — Petrosino (TP)20A8 50030Greggio
Enodistil22A2 70030Greggio
S.V.M. — Sciacca (AG)4A-30A-32A-35A2 20027Greggio
GE.DIS. — Marsala (TP)88-10B9 50030Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 37/2006 CE
S.V.A. — Ortona (CH)20A2 00027Greggio
Bonollo — Paduni-Anagni (FR)15A-35A-49A-51A35 00027 + 30Greggio
Deta — Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 50027Greggio
Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA)2A1 00027Greggio
D’Auria — Ortona (CH)17A-19A-21A-22A-41A12 00027Greggio
De Luca — Novoli (LE)7A-16A9 950,6227Greggio
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)26A6 929,3030Greggio
Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)1B27Greggio
Balice S.n.c. — Valenano (BA)11A-46A-49A-50A-51A14 50027Greggio
D.C.A. — Ascoli Piceno (AP)101-81-17-103-441 306,9335 + 36Greggio/Neutro
Distill. Del Sud — Rutigliano (BA)18 + 23 + 36 + 72 + 737 242,4536neutro
Caviro — Carapelle (FG)5C8 570,7027Greggio
Totale100 000
Italia
Partita n. 38/2006 CE
Caviro — Faenza (RA)3A-12A-13A-14A25 429,3027 + 30Greggio
Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)1B8 570,7027Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)5A-6A34 00027Greggio
Dister — Faenza (RA)121A-124A7 00027 + 30Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)5A2 00027Greggio
Tampieri — Faenza (RA)15A-17A-18A-19A3 00027Greggio
Villapana — Faenza (RA)6A-8A11 00027Greggio
Cipriani — Chizzola di Ala (TN)2A-3A-24A-30A9 00027Greggio
Totale100 000
Ungheria
Partita n. 39/2006 CE
Miskolci Likőrgyár Rt.
3527 Miskolc, Vitéz u. 13.
Hrsz.: 4686/5, 4686/2
I/3129,1127Greggio
I/4139,5727Greggio
I/5136,1927Greggio
I/6136,8427Greggio
I/7123,3727Greggio
I/8140,1027Greggio
I/9136,1527Greggio
I/10137,6127Greggio
I/11123,4227Greggio
I/12137,5727Greggio
III/31129,1127Greggio
III/32129,1127Greggio
III/33129,1127Greggio
III/34129,1127Greggio
Tokaj Kereskedőház Rt.
3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1
22144404 819,0227Greggio
22144503 962,7627Greggio
Tokaj Kereskedőház Rt.
3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202
SZ/I1 832,1027Greggio
SZ/II1 842,4627Greggio
SZ/III1 782,3327Greggio
Totale16 095,04

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins — Libourne

FEGA

AGEA

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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